DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010

 

Si precisa, altresì, che:
-coloro che ne hanno titolo e che intendono presentare tali atti al Comune hanno come scadenza il giorno venerdì 26 marzo 2010, altrimenti è possibile presentare le designazioni per i seggi e per le votazioni che hanno luogo il 28 e 29 marzo 2010 direttamente ai presidenti delle sezioni medesime purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione cioé prima delle ore 08.00 di domenica 28 marzo 2010 (il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede oppure la domenica mattina purché prima dell’inizio delle operazioni di votazione);
-gli uffici preposti al ricevimento degli atti di designazione, negli orari 9.00-13.00 dal lunedì al venerdì e nell'orario 15.00-17.00 di lunedì e giovedì, sono:
  • Segretario Generale – Piazza del Comune n.1
  • Ufficio Elettorale – Via dei Filosofi n. 87
-le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata;
-poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista;
-se la designazione dei rappresentanti di lista non è effettuata dal delegato di lista dell'Elezione cui la designazione si riferisca, è necessario allegare all'atto medesimo l'autorizzazione a designare dei delegati con autenticazione effettuata dal notaio (art.9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108 e art.1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n.43);
-le firme dell'atto di designazione devono essere debitamente autenticate a norma dell'art.14 della L.53/1990 (1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora art. 21, comma 2, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445). 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.)
-i rappresentanti di lista designati potranno svolgere le proprie funzioni solo se elettori del territorio cui la elezione si riferisce e tale requisito potrà essere accertato dal presidente del seggio con l’esibizione della tessera elettorale del rappresentante di lista;
-le pagine delle istruzioni del Ministero dell'Interno relative ai rappresentanti di lista presso la sezione sono: da pagina 18 a pagina 20 della Pubblicazione del Ministero dell’Interno n. 7 “Istruzioni per le operazioni degli Uffici Elettorali di Sezione” e da pagina 40 a pagina 44 della Pubblicazione del Ministero dell’Interno n. 3 “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”.
 
Allegati:


ISTRUZIONI PER I PRESIDENTI DI SEGGIO E I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Per agevolare il compito dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte dal Ministero dell’Interno le istruzioni per l’Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

 
Allegati:


Nomine SCRUTATORI e PRESIDENTI DI SEGGIO.

SCRUTATORI NOMINATI

 La Commisione Elettorale Comunale informa relativamente alle nomine degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni regionali di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010 nel Comune di Spoleto.
 
Allegati:
 
Riferimenti normativi:
-Nota della Prefettura di Perugia – UTG prot. n.4426 05/02/2010 (punto f)
 
 
PRESIDENTI DI SEGGIO NOMINATI
 
La Corte d’Appello di Perugia ha reso noto l’elenco dei Presidenti di Seggio nominati dal Presidente della Corte d’Appello competente per territorio, per le elezioni regionali di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010 nel Comune di Spoleto.
 
Allegati:
 
Riferimenti normativi:
-DPR 30 marzo 1957, n.361 (art.35).


PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

 

Si informa che con deliberazione del 4 marzo 2010 la Giunta Comunale ha assegnato gli spazi di propaganda diretta, sia per le liste provinciali che per le liste regionali.
Inoltre, con deliberazione del 24 febbraio 2010, la Giunta aveva stabilito l’ubicazione delle postazioni per le affissioni di propaganda elettorale ed approvato il disciplinare.
 
Allegati:


ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI.

 

Si informa che per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, il titolare dovrà recarsi presso lo SPORTELLO DEL CITTADINO (VIA DEI FILOSOFI 89-PALAZZINA VERDE), secondo il calendario seguente:
 
MARTEDI'
23 MARZO 2010
08.30-19.30
MERCOLEDI'
24 MARZO 2010
08.30-19.30
GIOVEDI'
25 MARZO 2010
08.30-19.30
VENERDI'
26 MARZO 2010
08.30-19.30
SABATO
27 MARZO 2010
08.30-19.30
DOMENICA
28 MARZO 2010
08.00-22.00
LUNEDI’
29 MARZO 2010
07.00-15.00
 
Riferimenti normativi:


PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA

Si informa che con deliberazione del 1° marzo 2010 la Giunta Comunale ha assegnato gli spazi di propaganda indiretta, sia per le liste provinciali che per le liste regionali.

Inoltre, con deliberazione del 24 febbraio 2010, la Giunta aveva stabilito l’ubicazione delle postazioni per le affissioni di propaganda elettorale ed approvato il disciplinare.

Allegati:

-Spazi di propaganda indiretta: liste provinciali e liste regionali;

-Ubicazione dei tabelloni elettorali;

-Disciplinare di propaganda elettorale.
 



CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Si informa che il Sindaco ha reso noto, in data 1° marzo 2010, che la Commissione elettorale comunale è stata convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 04 marzo 2010, alle ore 08.30, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni regionali di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010.
 



PROPAGANDA ELETTORALE: LE REGOLE DEL GARANTE PRIVACY

In vista della prossima tornata elettorale l'Autorità Garante per la privacy ha approvato  un apposito provvedimento (G.U. del 22 febbraio 2010, n.43) che conferma le regole già previste dal provvedimento generale del 2005 . Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale. L'Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare in modo corretto i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).


ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N.43 (ART.1 COMMA 4) E ALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N.108 (ART.10, COMMA 3)
ORARIO DEI GIORNI 26 MARZO, 27 MARZO, 28 MARZO 2010

Nelle date del 28 e 29 marzo 2010 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, come da decreto del presidente della Giunta Regionale n.5 del 21 gennaio 2010, pubblicato sul BUR del 25 gennaio 2010 – Parti I, II (serie generale) n.4 “Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.

 
            Visto l’art.1 comma 4 della legge 23 febbraio 1995, n.43;
 
            Visto l’art.10 comma 3 della legge 17 febbraio 1968, n.108;
 
            Gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste per le prossime consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono assicurati rivolgendosi:
 
presso lo Sportello del Cittadino (Via dei Filosofi n. 89),
 
venerdì 26 marzo 2010 8.00-20.00
sabato 27 marzo 2010 8.00-20.00
domenica 28 marzo 2010 8.00-20.00
 
            Degli orari e del luogo di cui sopra ne verrà data comunicazione a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale e per il tramite di manifesti apposti fuori dallo stabile dello Sportello del Cittadino (Via dei Filosofi, 89) e dello stabile dell’Unità Tematica Demografico (Via dei Filosofi, 87).
 
           
            Spoleto, 25 febbraio 2010
           
                                                                       IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SUIC
                                                                        arch. Antonella QUONDAM GIROLAMO


Onorari spettanti ai componenti di seggio
VOTO DOMICILIARE

 

In base alla legge 7 maggio 2009 n. 46, contenente modifiche all’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono presentare
 
RICHIESTA PER VOTARE NEL LUOGO DI DIMORA.
DAL 16 FEBBRAIO 2010
SINO AL GIORNO LUNEDÌ 8 MARZO 2010.
 
Le disposizioni sul voto domiciliare, nella fattispecie, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio della regione per cui è elettore.
 
Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà, entro lunedì 8 marzo 2010, dovranno produrre specifica dichiarazione in carta libera che riporti la volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui dimora e possibilmente un recapito telefonico (il fac-simile è reperibile presso l’Ufficio Elettorale di Via dei Filosofi 87, presso lo Sportello del Cittadino di Via dei Filosofi 89 o sul sito http://www.comune.spoleto.pg.it),  allegando:
 
1 – copia di un documento di identità valido;
 
2 – copia della tessera elettorale;
 
3 – certificazione sanitaria, rilasciata da un  funzionario medico  designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestante quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.
 
Allegati:
 
Riferimenti normativi:
-legge 7 maggio 2009 n. 46;
-art. 29 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 .


DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Si riporta integralmente il paragrafo 4 della nota della Prefettura di Perugia – UTG prot. n.5402 del 10/02/2010 ad oggetto: “Elezioni regionali ed amministrative del 28 e 29 marzo 2010. Adempimenti preparatori del procedimento elettorale. Propaganda elettorale e comunicazione politica.” 

“4. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)
Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 23 febbraio a giovedì 25 febbraio 2010), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 22 febbraio 2010), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati.
Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via FAX) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa.
Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.
Si precisa che - per quanto concerne la propaganda per le elezioni regionali - dovranno essere assegnati due distinti spazi: uno alle liste provinciali di cui all'art. l, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 ed uno alle liste regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge citata, come modificato dall'art. 9, della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2.
Pertanto, gli organi preposti all'esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni alle Prefetture-UU.TT.G. competenti e, contestualmente, ai sindaci al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.”
 
Per l’assegnazione degli spazi di propaganda indiretta si fa presente quanto segue:
-le istanze, che dovranno pervenire entro lunedì 22 febbraio 2010, potranno essere recapitate anche a mano all'Ufficio Archivio (Piazza del Comune n.1- orario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00-12.00; lunedì e giovedì  anche 15.00-17.00) oppure anche tramite fax al numero 0743/218246;
-qualora il numero di istanze sia superiore alle disponibilità di sezioni di spazio previste dalle disposizioni vigenti in materia, si utilizzerà il criterio di raggruppamento per lista fiancheggiata con assegnazione degli spazi da sinistra verso destra in base al “peso” delle istanze valide, criterio suggerito dalla circolare del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’8 aprile 1980. Nell’assegnazione sarà considerato l’ordine di presentazione delle domande (art.4 comma 2 della Legge 212/1956).
 
Allegati:
 
 
Riferimenti normativi:
-Legge 4 aprile 1956, n.212;
-Circolare del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’8 aprile 1980;
-Nota della Prefettura di Perugia – UTG prot. n.5402 del 10/02/2010.


CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI 28 E 29 MARZO 2010: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N.43 (ART.1 COMMA 4)

Nelle date del 28 e 29 marzo 2010 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, come da decreto del presidente della Giunta Regionale n.5 del 21 gennaio 2010, pubblicato sul BUR del 25 gennaio 2010 – Parti I, II (serie generale) n.4 “Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.

 
            Visto l’art.1 comma 4 della legge 23 febbraio 1995, n.43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle ragioni a statuto ordinario), come recepito con s.m.i. ed aggiornato, con le modifiche ed integrazioni disposte dalla legge regionale 4 gennaio 2010, n.2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale) pubblicata nel BURU del 5 gennaio 2010 – suppl. ord. n.1 “…omissis… in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei 20 giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. …omissis….Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.”
 
            Gli adempimenti di cui al comma precedente sono assicurati rivolgendosi:
 
presso lo Sportello del Cittadino (Via dei Filosofi, 89),
da domenica 7 febbraio a sabato 27 febbraio 2010 ore 12.00
 
dal lunedì al venerdì 8.30-19.30
sabato 8.30-16.30
domenica 8.30-16.30
          
            Spoleto, 04 febbraio 2010
           
                                                                       IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SUIC
                                                                        arch. Antonella QUONDAM GIROLAMO


 
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