Descrizione
In occasione dello spettacolo “Chisciotte. L’incanto del cavaliere” inserito nella rassegna “Accade a Natale a Spoleto” in programma per la Notte di San Silvestro di martedì 31 dicembre in piazza Duomo a partire dalle ore 22.45, l’Amministrazione comunale ha emesso apposite ordinanze per prevenire e ridurre rischi che possano minacciare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa.
Con ordinanza sindacale n. 163 del 30.12.24 si vieta ai pubblici esercizi presenti in piazza Duomo, piazza della Signoria e via Saffi, a partire dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 2.00 del 1 gennaio 2025, di vendere bevande da asporto in bicchieri e bottiglie di vetro e lattine e si impone l’obbligo di aprire preventivamente i contenitori di plastica venduti per l’asporto.
È vietata anche l’introduzione di contenitori di vetro, lattine, alluminio e bottiglie di plastica chiuse nell’area della manifestazione.
L’ordinanza sindacale n. 166 del 30.12.24, inoltre, vieta, dalle 22.30 del 31 dicembre 2024 alle 2.00 del 1 gennaio 2025, a chiunque, su tutto il territorio comunale, di utilizzare ed accendere nei luoghi privati e pubblici, senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S., R.D. del 18/6/1931, n. 773, fuochi pirotecnici non posti in libera vendita e nell’intera area interessata dagli eventi organizzati dal Comune in occasione della notte di Capodanno, in piazza Duomo, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita.
Nell’ordinanza si raccomanda a chiunque nell’ambito delle aree pubbliche del centro storico, nonché nei luoghi privati da cui le accensioni possano raggiungere o interessare direttamente le piazze, le vie pubbliche e le aree limitrofe con presenza di persone, di evitare, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se posto in libera vendita e a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l’uso per l’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico.
L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, ferma restando l’eventuale concorrenza coni illeciti penali, rappresenta comunque illecito amministrativo e, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad Euro 50,00.
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Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2025, 16:20